Per la prima volta si discute la somministrazione medica diretta
Per la prima volta nella storia giuridica italiana, il tema dell’eutanasia è stato oggetto di udienza davanti alla Corte Costituzionale. Dopo anni di pronunce legate al suicidio medicalmente assistito, l’attenzione dei giudici si concentra ora sull’eventualità che un medico possa somministrare direttamente un farmaco letale a una persona malata, qualora quest’ultima, pur in possesso di tutti i requisiti di legge, sia fisicamente impossibilitata ad assumere autonomamente il composto.
Il caso sottoposto all’esame della Consulta riguarda una donna toscana di 55 anni, identificata con lo pseudonimo “Libera”, affetta da una forma avanzata di sclerosi multipla che l’ha resa completamente paralizzata. La donna è mantenuta in vita da supporti artificiali e ha rifiutato la sedazione palliativa profonda, dichiarando di voler rimanere lucida fino al termine della sua esistenza. In accordo con un medico disponibile a intervenire, ha avviato un’azione legale per chiedere l’autorizzazione alla somministrazione del farmaco letale da parte di un professionista sanitario, data la sua totale impossibilità motoria.
Sebbene “Libera” soddisfi tutti i criteri stabiliti dalla sentenza 242 del 2019 della stessa Corte Costituzionale — pronunciamento che ha introdotto la possibilità di accedere al suicidio assistito per chi versa in condizioni irreversibili e insopportabili — la legge attualmente richiede che sia il paziente a compiere l’atto finale, ovvero l’assunzione del farmaco. Il suo impedimento fisico invalicabile trasforma un diritto teoricamente riconosciuto in un’illusione inapplicabile, bloccata da un vuoto normativo.
La questione ruota intorno all’articolo 579 del codice penale, che disciplina l’omicidio del consenziente e prevede pene fino a 15 anni di reclusione per chiunque provochi la morte di un individuo con il suo consenso, senza eccezioni. A differenza dell’articolo 580, che regola l’aiuto al suicidio e che la Corte ha già interpretato alla luce dei principi costituzionali per escludere la punibilità in casi simili a quello di “Libera”, l’articolo 579 non consente margini di valutazione soggettiva.
Il tribunale di Firenze, a fronte del ricorso d’urgenza presentato dalla donna e dal collegio legale che la assiste, ha sollevato il dubbio di legittimità costituzionale dell’articolo 579. Il giudice fiorentino ha rinviato la questione alla Corte, chiedendo se sia compatibile con i diritti fondamentali impedire l’accesso alla morte volontaria solo per motivi legati a condizioni fisiche oggettive, nonostante la presenza di una volontà lucida, consapevole e verificata.
Secondo la difesa, guidata dall’avvocata Filomena Gallo dell’Associazione Luca Coscioni, non si tratta di abolire la norma penale, ma di escluderne l’applicazione nei casi in cui la persona, per cause puramente fisiche, non possa agire autonomamente e abbia invece completato l’intero percorso previsto dalla normativa vigente. “Libera”, in questo contesto, chiede che la propria autodeterminazione non sia ostacolata dal corpo che la imprigiona.
Il caso, in attesa della decisione della Corte, apre un fronte giuridico inedito e destinato a incidere sulle future interpretazioni in materia di diritti individuali. In mancanza di una legge organica sul fine vita, che il Parlamento non ha ancora approvato, la Corte potrebbe dover colmare nuovamente una lacuna normativa come già avvenuto con la storica sentenza sul caso Cappato-Dj Fabo.
Il giudizio costituzionale, che dovrà stabilire se la punibilità prevista dall’articolo 579 sia compatibile con i diritti alla dignità e all’autodeterminazione della persona, segna un passaggio cruciale nel dibattito italiano sul diritto a porre fine alle proprie sofferenze in condizioni estreme.
