La Suprema Corte equipara WhatsApp a sistema informatico
La Corte di Cassazione ha sancito con sentenza del 5 giugno 2025 che accedere senza autorizzazione ai messaggi WhatsApp di un’altra persona può configurare il reato di accesso abusivo a un sistema informatico, con pene fino a dieci anni di reclusione nei casi aggravati. La pronuncia giunge al termine di un procedimento penale avviato in seguito alla denuncia di una donna contro l’ex marito, accusato di aver violato la sua privacy a scopo probatorio durante una causa di separazione.
Secondo quanto emerso nel processo, l’uomo, residente a Messina, aveva ottenuto accesso non autorizzato ai telefoni personali e aziendali della donna, protetti da password, per estrapolare messaggi WhatsApp e registri delle chiamate. I dati raccolti erano stati poi forniti al proprio legale come presunte prove per l’addebito della separazione. La condotta, tuttavia, è stata ritenuta penalmente rilevante dalla Suprema Corte, che ha respinto ogni giustificazione legata all’uso difensivo del materiale raccolto.
La decisione della Corte ha chiarito che WhatsApp, come applicazione software che elabora e trasmette dati su rete, rientra a pieno titolo nella definizione di sistema informatico tutelato dall’articolo 615-ter del Codice penale. Il principio affermato estende le garanzie della corrispondenza privata anche alle comunicazioni digitali, attribuendo così alle chat online la stessa protezione prevista per le lettere e i documenti cartacei.
Un altro aspetto cruciale della sentenza riguarda la non validità del consenso pregresso. Anche se il proprietario di un telefono ha condiviso in passato il codice di sblocco con un’altra persona, tale gesto non giustifica accessi successivi in assenza di un’autorizzazione specifica, né li rende leciti. L’accesso a contenuti privati in momenti diversi, per fini diversi o senza un’esplicita autorizzazione, è da considerarsi abusivo.
La Corte ha evidenziato che la temporanea disponibilità del dispositivo non costituisce un lasciapassare per la consultazione delle comunicazioni personali. Chi, ad esempio, utilizza l’occasione di accesso per visionare conversazioni o inviarle a terzi, anche a scopo accusatorio, commette un reato. Le motivazioni soggettive o gli obiettivi personali non eliminano l’illiceità dell’azione.
La pena per accesso abusivo a sistema informatico prevede, nella forma base, la reclusione fino a tre anni. Tuttavia, qualora si verifichino aggravanti, la pena può salire fino a dieci anni. Le circostanze aggravanti includono l’abuso di qualità o funzione, l’uso di violenza o minaccia, la sottrazione o diffusione di dati, e il danneggiamento o blocco del sistema. Particolarmente severe sono le pene se il sistema violato riguarda ambiti di interesse pubblico come sicurezza, ordine pubblico, sanità o difesa nazionale.
Nel caso di specie, pur non trattandosi di sistemi pubblici, la violazione ha implicato la trasmissione non autorizzata di dati sensibili a soggetti terzi, come i genitori della donna, aggravando così la posizione dell’imputato. È stata inoltre rilevata una possibile sovrapposizione con il reato di violazione di corrispondenza, punibile fino a tre anni in caso di diffusione del contenuto dei messaggi.
Le implicazioni si estendono anche alla diffusione dei messaggi privati. Chi inoltra o pubblica comunicazioni personali senza il consenso dell’interessato può incorrere in ulteriori responsabilità penali, come il trattamento illecito di dati o la diffamazione. Se il contenuto è di natura intima, si può configurare anche il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, noto come revenge porn, con pene più severe.
La sentenza ha ripercussioni dirette anche nell’ambito del diritto di famiglia. Nei procedimenti di separazione o divorzio, non sarà più ammesso l’uso in giudizio di chat acquisite in modo illecito. Le prove dovranno essere ottenute nel rispetto delle norme, eventualmente attraverso investigatori autorizzati e nei limiti della legge. La giurisprudenza recepisce così l’esigenza di una tutela effettiva della privacy anche nel contesto familiare e sentimentale, dove l’uso improprio della tecnologia si traduce in una forma di controllo illecito.
L’orientamento della Suprema Corte si inserisce in un panorama segnato da crescente digitalizzazione e sorveglianza informale. I dati Eurostat indicano che circa un terzo della popolazione italiana installa applicazioni sui propri dispositivi senza preoccuparsi della protezione delle informazioni personali. Ciò avviene nonostante i dispositivi mobili siano oggi depositari di contenuti altamente sensibili, tra cui foto, video, accessi bancari e messaggistica privata.
La Cassazione riafferma con forza che la tutela dei dati digitali è un diritto inviolabile, anche all’interno dei legami affettivi più stretti. Il principio giuridico stabilito amplia la protezione della sfera privata, adattandola alle nuove modalità di comunicazione. Si configura così un nuovo confine tra diritto e tecnologia, che riconosce ai contenuti digitali la stessa rilevanza giuridica delle corrispondenze tradizionali.
In un’epoca in cui lo smartphone è diventato l’archivio centrale della vita quotidiana, la giurisprudenza richiama alla responsabilità chiunque intenda superare i limiti della riservatezza altrui. La pronuncia della Corte di Cassazione rappresenta un precedente destinato a incidere profondamente sui futuri contenziosi legati alla privacy digitale e sull’interpretazione giuridica delle condotte legate alle tecnologie della comunicazione.
